Incendio del capannone Barletta, rinviati a giudizio il titolare della società, l’ex sindaco di San Giorgio del Sannio ed altri quattro.
Comunicato stampa del 14 ottobre 2012
A seguito delle indagini sull’incendio del capannone Barletta di San Giorgio del Sannio, sollecitate da Altrabenevento, sono stati rinviati a giudizio il proprietario della struttura, l’ex sindaco, due periti e due ufficiali dei Vigili del Fuoco.
Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Benevento, Maria Di Carlo, a conclusione dell’indagine sull’incendio del deposito Barletta di San Giorgio del Sannio, ha rinviato a giudizio per vari reati, Antonio Barletta, amministratore della società proprietaria del capannone, Giandonato Moffa e Carmine Alvino, periti della stessa società, Giorgio Nardone, ex sindaco, Alessandro Crisci e Antonio De Matteo, comandante e ufficiale dei Vigili del Fuoco. Il processo comincerà il 10 gennaio 2013.
Il Capannone pieno di derrate alimentari, detersivi e vari materiali incendiabili, prese fuoco nella notte del 23 maggio 2009 e bruciò ininterrottamente per sessanta ore, producendo un gravissimo inquinamento dell’aria e di tutto l’ambiente circostante. Le fiamme distrussero anche l’auto della famiglia Carpentieri e danneggiarono seriamente la loro casa.
La Procura della Repubblica aprì un’indagine solo per Incendio doloso, che però fu archiviata dopo poche settimane.
A seguito del dossier presentato da Altrabenevento ad agosto 2009, il Sostituto Procuratore della Repubblica, Nicoletta Giammarino, incaricò la sezione della Digos sui “reati contro la pubblica amministrazione”, guidata dal sostituto commissario Antonio Zarrillo, di effettuare una nuova indagine che si è conclusa nel 2011 con le richieste di rinvio a giudizio accolte dal Gup, Di Carlo.
Ad Antonio Barletta viene contestato innanzitutto il reato previsto dall’art. 437 del codice penale (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), per aver realizzato “ampliamenti abusivi su entrambi i lati del capannone destinato a deposito, distrutto dall’incendio del 23 maggio 2009, inglobando gli idranti posti lungo gli originali perimetri laterali esterni della struttura, rendendoli del tutto inaccessibili e quindi inutilizzabili”.
A Barletta ed al perito Giandonato Moffa, il GUP contesta anche il reato di cui all’art. 483 del c.p. (falso ideologico) per aver dichiarato, falsamente, ai Vigili del Fuoco che gli impianti antincendio di quel capannone erano efficienti e funzionanti.
Sempre ad Antonio Barletta, vengono pure contestate diverse violazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, perchè non provvedeva alla bonifica del suolo dopo l’incendio, come previsto per legge, e realizzava uno scarico non autorizzato di acque reflue direttamente nella cunetta stradale.
All’ex sindaco, Giorgio Nardone, si contesta l’Omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) perchè “ometteva di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 192 del D.Lvo 152/2006 ed in particolare, non procedeva con l’esecuzione dei lavori di bonifica del sito in danno del soggetto obbligato, nonostante l’assoluta urgenza di provvedere a causa del rischio di inquinamento per l’ambiente derivante dai rifiuti prodotti dall’incendio”.
Nel corso dell’indagine, la DIGOS accertava che anche nel capannone confinante con quello bruciato, tenuto in fitto sempre da Barletta come deposito, erano stati realizzati ampliamenti abusivi e non erano funzionanti i sistemi antincendio. Per questa ragione il GUP contesta ad Antonio Barletta il reato di omissione delle cautele gli infortuni sul lavoro, (art. 437 c.p.); a Barletta e al perito Carmine Alvino, il falso ideologico (art. 483 c.p.) per le dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni rese ai Vigili del Fuoco; all’ex sindaco il reato di omissione, perchè “non adottava alcun provvedimento per impedire la prosecuzione dell’attività presso il predetto capannone, nonostante la stessa si svolgesse senza alcun accertamento in ordine ai requisiti di sicurezza richiesti dalle norme”; all’ufficiale e al comandante dei Vigili del Fuoco, De Matteo e Crisci, l’abuso di ufficio (art. 323 c.p.) per non aver segnalato al Comune che l’attività di Barletta era in corso senza certificato antincendio.
Dall’esame dei fatti contestati risulta che in gran parte le segnalazioni di Altrabenevento sono state considerate e verificate dalla Procura della Repubblica che però, non ha ritenuto di utilizzare come prova di reato, anche l’intercettazione del colloquio telefonico, effettuata dai carabinieri, nel corso della quale il sindaco Nardone, assicurava Barletta che il suo Ipermercato poteva rimanere aperto il giorno festivo (2 giugno 2009), nonostante il divieto imposto a tutti gli altri commercianti. Quell’intercettazione, già resa nota da Altrabenevento, era agli atti del primo fascicolo archiviato senza che fossero contestati reati a Barletta e Nardone, e per questo motivo non può essere utilizzata in altro procedimento.
Il presidente – Gabriele Corona
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Decreto di Rinvio a giudizio.
Il Giudice, dott. Maria di Carlo, all’esito della udienza preliminare del 11 ottobre 2012, ha disposto il rinvio a giudizio per l’udienza del 10/1/2013 ore 9,00 innanzi a Tribunale di Benevento composizione collegiale- 2° collegio, degli
IMPUTATI
BARLETTA Antonio
Per il reato previsto e punito dall’art. 437 c.p. perché. quale amministratore unico della “NEW DISTRIBUTION s rl”, realizzava due ampliamenti abusivi sui lati del capannone destinato a deposito della predetta società, distrutto nell’incendio del 23.5.2009, sito in via Cesine, ampliamenti che inglobavano gli idranti posti lungo gli originari perimetri laterali esterni della struttura, rendendoli del tutto inaccessibili e quindi inutilizzabili;
inoltre, disponeva la parziale chiusura della saracinesca di alimentazione dei due idranti posti sul lato ingresso del Capannone della struttura rendendoli inefficaci.
BARLETTA Antonio e MOFFA Giandonato
Per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81 cpv, 483 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:
• Barletta nella qualità di amministratore unico della ” NEW D ISTRIBUTION srl”, presentava al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento … in allegato alla richiesta dì rinnovo del Certificaro Prevenzione Incendi … la Dichiarazione “situazione non mutata” nella quale dichiarava che “la situazione riscontrata da codesto comando alla data del rilascio del citato certificato in scadenza non è mutata”, ……… laddove, all’esito dci sopralluogo effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco, in data 25.5.2009, emergeva che la situazione dei luoghi era difforme rispetto al progetto approvato il 09/02/1993 (che aveva comportato il rilascio del Certificato Prevenzione Incendio il 13/4/1993), essendo stati realizzati, fin dal 1994 circa, ampliamenti sui due lati del capannone, mai segnalati al comando dei VV.FF., in violazione dell’art. 5 del DPR n. 37 del 1998;
• Moffa , nella qualità di perito, a seguito di conferimento di incarico da parte di Barletta Antonio, certificava, nella perizia giurata allegata alla richiesta di rinnovo del Certificato prevenzione incendi, di cui sopra, che a seguito di sopralluogo tecnico presso l’attività della “NEW DlSTRIBUTION srl ” sita in via Cesine, effettuato il 2.2.2006, per verificare la funzionalità e l’ “efficienza dci seguenti impianti di protezione antincendio:
l. n. 10 estintori a polvere da 6 Kg
2. n. 5 idranti a cassetta fino 45 mm
“i predetti impianti sono efficienti e perfettamente funzionanti” , laddove, all’esito del sopralluogo effettuato dal Comando dci Vigili del Fuoco, in data 25.5.2009, emergeva che gli idranti posti lungo gli originari perimetri laterali esterni della struttura erano stati inglobati da ampliamenti abusivi realizzati fin dal 1994 circa, che li rendevano del tutto inaccessibili.
BARLETTA Antonio
Per il reato previsto e punito dall’art. 437 c.p. perché, quale amministratore unico della “NEW DISTRIBUTION srl”, conduttrice, in virtù del contratto stipulato in data 27.12.1995 con la ditta ……, del capannone industriale sito in via Cesine … realizzava due strutture abusive di ampliamento, una laterale e una posteriore, di mq 415 circa, con pareti in pannelli di policarbonato, utilizzate per lo stoccaggio di merce, posizionata su numerose pedane in legno, poste su più livelli e in più file, che inglobavano diverse cassette antincendio, rendendole inaccessibili c quindi inutilizzabili;
posizionava le predette pedane in modo da bloccare una porta scorrevole in ferro, presente sul lato posteriore del capannone; infine, collocava del materiale imballato in modo da bloccare una porta scorrevole in ferro posta sul lato destro della struttura.
NARDONE Giorgio
Reato previsto e punito dall’art. 328 comma l c.p, perché nella qualità di sindaco del comune di San Giorgio del Sannio, responsabile della struttura presso la quale è istituito lo sportello unico previsto dall’art. 24 D.Lvo n. 112/98, avendo avuto comunicazione dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, con nota n, 297/P del 24.1.2004, che il “Deposito merce sito in San Giorgio del Sannio via Cesine, intestato a New Distribution srl – amministratore Barletta Gerardo Giacomo.. non é in possesso del Certificato Prevenzione Incendi e per quunto riguarda la sicurezza antincendio l’attività non può essere esercitata”, non adottava alcun provvedimento per impedire la prosecuzione dell’attività presso il predetto capannone, nonostante la stessa si svolgesse senza alcun accertamento in ordine al possesso dei requisiti di sicurezza richiesti dalle norme, fino all’ordinanza sindacale del 15.6.2009 di “diffida.. a continuare ad esercitare l‘attività di commercio all’ingrosso c stoccaggio di generi alimentari …in quanto i locali non rispettano le norme di sicurezza, come…nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. …” e ingiunzione all’amministratore unico, sig. Antonio Barletta “… a depositare entro 20 gg il prescritto certificato antincendio. In mancanza si provvederà ad emettere ordinanza di chiusura della suddetta attività”
DE MATTEO Antonio, CRISCI Alessandro, BARLETTA Antonio
Reato previsto e punito dall’art. 323 c.p. perché, in concorso tra loro, il primo quale responsabile del procedimento – pratica n. 17410 (come da nota n. 2472-P dci 12.5.2004) – il secondo quale Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, il terzo quale amministratore unico della società New Distribution, conduttrice del capannone, in data 12.10.2004, i primi due rilasciavano parere favorevole di conformità del progetto presentato il 4.5.2004 dalla New Distribution, pur sapendo che l’attività era già in corso nonostante il mancato rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ….. e omettevano di dare comunicazione al Comune, in violazione dell’art. 3, comma 4 del DPR n. 37 del 1998, che la New Distribution aveva avanzato richiesta di parere di conformità benché già operasse in via Cesine in mancanza dei requisiti richiesti; …………………., procurando al Barletta l’ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella possibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività commerciale.
BARLETTA Antonio e ALVINO Carmine
Reati previsti e punti dagli artt. 11O , 81 cpv, 483 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:
• Barletta nella qualità di amministratore unico della “New DISTRIBUTION srl “, conduttrice del capannone sito in via Cesine, in data 3.7.2009, presentava al Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento richiesta di sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio dichiarando di aver realizzato le opere e gli impianti “in conformità ai progetti approvati dal Comando Vigili del Fuoco in data 12/10/2004 prot. n. 5316/ P ” (Pratica VVFF 17410)” laddove in seguito al sopralluogo effettuato il 1.10.2009 dalla Questura di BN emergeva che la struttura era stata ampliata mediante la realizzazione di due volumi abusivi (uno laterale e uno posteriore, di mq 415 circa, con pareti di pannelli in policarbonato) che non venivano indicate.
• Alvino, nella qualità di perito a seguito di conferimento di incarico da parte di Barletta Antonio dichiarava nella relazione tecnica dell’eseguito che “il Comando di Benevento in data 12/10/2004 prot. 5316/P rilasciava parere di conformità del progetto per il deposito di merci …si rileva che il deposito è stato adeguato rispettando rigorosamente il progetto approvato” senza indicare l’avvenuto ampliamento della struttura mediante la realizzazione di due volumi abusivi, ….
ALVINO Carmine
Reato previsto e punito dall’art. 483 c.p. perché presentava al Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento … il progetto di variante in relazione alla pratica VVFF n. …, committente New Distribution srl, nella cui relazione affermava falsamente che la “necessità della perizia di variante deriva dall’esigenza della società New Distribution srl di costruire due pensile, adiacenti al capannone, per lo stoccaggio provvisorio della merce….sul prospetto posteriore e sul prospetto laterale destro. Le pensile saranno costruite in struttura metallica e copertura in lamiera zincata” (evidenziando l’incidenza che tale ampliamento abusivo aveva sui presidi per la sicurezza degli ambienti di lavoro, tanto da comportare la necessità di una serie di modifiche per garantire l’efficienza delle uscite di sicurezza e l’accessibilità degli idranti, modifiche mai effettuate, come emergeva dal sopralluouo del 1.10.2009,…., laddove , tale ampliamento era già stato realizzato, come risulta dalla nota del Comando dei VVFF di BN n……
BARLETTA Antonio
- Reato previsto e punti dall’art. 257 commi 1 e 242 D.Lvo 152/06 perché. nella qualità di ammnistrarore unico della “NEW DIS’I’RIBUTION srl”, titolare del capannone destinato a deposito della predetta società, sito in via Cesine, andato distrutto nell’incendio del 23.5.2009, con tale evento cagionava l’inquinamento del suolo (rap. Prova n. ……………) con sostanze non pericolose, ma non adottava le conseguenti misure necessarie di prevenzione, non effettuava la comunicaziouc di cui all’art. 242 I comma, non effettuava un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento, non presentava tempestivamente un piano di caratterizzazione con i requisiti richiesti dalle norme e, infine, non non provvedeva alla bonifica del sito.
Reati previsti e puniti dagli art. 137 – 124 – 125 D. Lvo 152/06 perchè nella qualità di amministratore unico della “New DISTRIBUTION srl”, apriva uno scarico di acque reflue industriali, relativo al capannone sito in San Giorgio del Sannio via Cesine (distrutto nell’incendio del 23.5.2009), senza l’autorizzazione prevista dagli artt. 124 e 125 del Decreto, scarico consistente in una tubazione in PVC posta lungo il muro di cinta, a valle e contiguo a via Ccsine, che confluiva nella cunetta stradale.
Reato previsto e punito dall’art. 255 comma 3 D.Lvo 152/06 perché non ottemperava all’ordinanza sindacale n. 42/09 del 5.8.2009, emessa ai sensi dell’art.192 comma 3 stesso decreto, notificata in pari data.
NARDONE Giorgio
Reato previsto e punito dall’ art. 328 c.p. perché – nonostante l’amministratore unico della ditta “N EW DISTRIBUTION s rl” , proprietaria del capannone sito in via Cesine, distrutto nell’incendio del 23.5.2009, non avesse effettuato la comunicazione di cui all’art. 242 D.Lvo 152/06, non avesse avviato in tempi celeri l’indagine preliminare per stabilire i livelli di inquinamento provocato dall’incendio, non avesse presentato il piano di caratterizzazione pur essendo stati superati i livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione …, attività che veniva effettuata dal Barletta solo a partire dall’11.9.2009 con la presentazione di un piano per la messa in sicurezza ….. ometteva di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 192 comma 3 e 250 D.Lvo 152/06 e, in particolare, non procedeva con l’esecuzione dei lavori di bonifica del sito in danno del soggetto obbligato, nonostante l’assoluta urgenza di provvedere a causa dei rischi di inquinam ento per l’ambiente derivante dai rifiuti prodotti dall’incendio.
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