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Il TAR sentenzia: Zamparini deve abbattere i capannoni abusivi ma non deve cedere il parco fluviale.

Comunicato stampa del 15 marzo 2011

Il TAR della Campania con una recente sentenza ha stabilito che Maurizio Zamparini deve abbattere i capannoni abusivi ma non è tenuto a cedere al Comune l’area del Parco fluviale. La importante decisione è stata assunta dopo due anni dal ricorso presentato dall’Ente su sollecitazione dell’avv. Nazzareno Lanni, Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Benevento, il quale aveva verificato, dopo un lungo contenzioso epistolare, che l’imprenditore friulano non voleva mantenere gli impegni assunti con il Comune a marzo del 2005 e ad ottobre del 2006.

Il Tribunale Amministrativo ha rigettato tutte le eccezioni e le difese di Zamparini il quale ha sostenuto che era stato costretto a firmare quegli accordi che però erano viziati da presunte illegittimità. In modo particolare ha ritenuto che i tre capannoni costruiti nell’area destinata a parco fluviale non erano da considerare abusivi, nonostante l’Ente avesse annullato la Concessione Edilizia con la quale erano stati autorizzati nel 2002.

Su questo punto il TAR è stato esplicito: quegli edifici sono abusivi e Zamparini deve abbatterli, rispettando l’impegno firmato nel 2005. Il Tribunale Amministrativo ha pure stabilito che l’imprenditore o comunque chi gli è subentrato alla guida della società Becom, deve ristrutturare la antica masseria valorizzando i reperti archeologici rinvenuti e deve completare i lavori del Parco fluviale, ma non è obbligato a cederlo al Comune.

Questo è, a mio avviso, l’elemento più significativo della sentenza.

Il Tar sostiene, infatti, che Zamparini non è tenuto a rispettare la parte dell’accordo firmato il 2 marzo 2005 con l’arch. Francesco Cassano, allora Dirigente del Settore Urbanistica del Comune e poi ribadito con l’accordo del 12 ottobre 2006, firmato dal nuovo dirigente, l’arch. Mario De Lorenzo, che prevedeva “l’obbligo della parte privata alla cessione gratuita a vantaggio della amministrazione comunale … dell’area di 21.330 metri quadrati” che lo stesso Zamparini si impegnava ad attrezzare come Parco fluviale.

Secondo il TAR i due dirigenti per sottoscrivere quell’impegno specifico, dovevano essere autorizzati preventivamente dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione perché di tratta di “acquisti e alienazioni di immobili”. Invece, Cassano fu autorizzato a firmare l’accordo con una determina firmata da se stesso, mentre De Lorenzo fu autorizzato dalla famigerata delibera 150 adottata dalla sola Giunta Comunale.

E’ evidente, quindi, che per il caso specifico le responsabilità di questo ulteriore vantaggio conseguito da Zamparini a danno della collettività, sono da attribuire, equamente, sia al centrodestra che al centrosinistra.

E’ bene ricordare, però, che la sentenza del TAR non riguarda gli altri impegni di Zamparini, cioè il completamento a sue spese dell’asse interquartiere nord-est, il contributo per i sottopassi ferroviari, la cessione della strada interna al lotto commerciale, che neppure sono stati rispettati per ritardi che però devono essere attribuiti soprattutto a questa amministrazione.

Il presidente – Gabriele Corona

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La risposta di Francesco Cassano attraverso il Quaderno del 18 marzo 2011:

Dopo la recente pronuncia del TAR della Campania sul contenzioso tra il Comune di Benevento

e l’imprenditore Maurizio Zamparini, promotore del centro commerciale ‘I Sanniti’, in Via dei Longobardi, si registra l’intervento dell’architetto Francesco Cassano, già dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Benevento. In seguito alla pronuncia del TAR, è intervenuto nei giorni scorsi Gabriele Corona, presidente dell’associazione Altrabenevento, citando anche un accordo del 2005 firmato proprio da Cassano, allora dirigente del Settore Urbanistica del Comune. Questa di seguito, la nota di Cassano, inviata dall’avvocato Giuseppe Iannelli.

“La sentenza suddetta ha riconosciuto la piena vincolatività delle onerose obbligazioni che l’imprenditore Maurizio Zamparini si assunse con l’accordo sostitutivo sottoscritto insieme al Cassano il 2 marzo 2005. Se ciononostante il TAR ha disatteso la domanda del Comune per la parte avente ad oggetto la condanna di Zamparini a trasferire l’area da destinare a parco fluviale, è unicamente perché – dopo la sottoscrizione dell’accordo sostitutivo da parte dell’arch. Cassano e prima che il dirigente succedutogli esercitasse l’opzione di acquisto attribuita dall’accordo sostitutivo – il Consiglio Comunale non è stato chiamato a deliberare l’acquisizione dell’area.

Detto accordo, infatti, ha indiscutibilmente attribuito all’Amministrazione Comunale un diritto di opzione, che, come è espressamente previsto dall’accordo, l’Amministrazione si riservava di esercitare dopo la valutazione, spettante al Consiglio Comunale, dell’interesse del Comune ad acquisire effettivamente dette aree.

Dunque, se è vero che, senza una previa deliberazione consiliare, il Comune non può acquisire l’area destinata ad ospitare il parco fluviale, ciò però non significa affatto che l’accordo sottoscritto sia inidoneo a vincolare lo Zamparini a cedere l’area al Comune.

La realtà dei fatti è che l’arch. Cassano tenne nel debito conto che compete al Consiglio Comunale la decisione circa gli acquisti immobiliari da parte del Comune e ancora oggi sarebbe possibile che il Consiglio Comunale assuma tale deliberazione, così da imporre allo Zamparini di onorare gli accordi a suo tempo sottoscritti, i quali sono sempre stati perfettamente legittimi e perfettamente efficaci, oltre che manifestamente vantaggiosi per il Comune.

E’ auspicabile che chi lavora presso il Settore Urbanistica del Comune e si interessa da anni della vicenda, invece di attardarsi in poco condivisibili dichiarazioni pubbliche, proponga a chi attualmente regge l’Amministrazione Comunale di seguire la strada corretta già chiaramente indicata nell’accordo sostitutivo a suo tempo sottoscritto dall’arch. Cassano”.

 

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