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Altrabenevento stronca la proposta di PUC del Comune

puc-ansa-fiume-caloreL’assessore all’Urbanistica. Angelo Miceli,  presenta un emendamento al “suo ” Piano Urbanistico Comunale per confermare la volontà di abbattere i capannoni di Zamparini. Altrabenevento insiste nel sostenere che il problema vero è la prevista riduzione dell’area Parco e presenta un dovcumento complessivo di critica al PUC. Altrabenevento- – osservazioni-al-PUC-formato PDF

ALTRABENEVENTO-
Al Consiglio Comunale
di Benevento

Osservazioni ai sensi dell’art. 24 L.R. 16/04 alla proposta del Piano Urbanistico Comunale della Città di Benevento, pubblicato in data 30/03/09.

L’associazione Altrabenevento per la Città sostenibile contro il Malaffare, esaminata la documentazione relativa alla proposta di PUC, sottopone al Consiglio Comunale le seguenti osservazioni:

Dall’attenta lettura dei documenti che costituiscono il Piano Urbanistico emerge una sicura convinzione: l’Amministrazione deve ritirare il Piano ovvero deve esserne impedita l’adozione perché non si può consentire che la Città di Benevento sia dotata di uno strumento urbanistico privo di contenuti e di indirizzi ispiratori della prossima e futura identità cittadina, ove tutto è prevedibile e concesso e tutto si può fare e disfare.
Risulta evidente che non esiste una struttura unitaria di Piano e che quello proposto è il risultato di una somma di interventi progettuali già esistenti ed eterogenei, concepiti al di fuori della concertazione, che hanno pertanto condizionato il Piano urbanistico laddove sarebbe dovuto accadere esattamente il contrario. La programmazione dei fondi strutturali è stata quindi riversata sulla città in uno schema del tutto privo di connessione e rilevanza territoriale, ove è evidente che tutto ruota attorno al progetto di Piattaforma Logistica ed al potenziamento della Linea ferroviaria NA-BN-BA, in aperto contrasto con la Pianificazione Territoriale Regionale.
Si rileva, infatti, che la Relazione al PTR, le linee guida e il documento di Piano Regionale sostengono un sistema di principi e criteri molto rigorosi e definiti per conseguire “…uno sviluppo sostenibile sorretto dal più basso consumo di suolo perseguibile, attraverso la scelta decisiva di una pianificazione d’area vasta con valenza paesistica sostenuta da una rete ecologica come trama estesa e vitale di tutela, di riqualificazione e connessione delle risorse paesistiche e ambientali: un territorio di vivida reticolarità ecologica. Cui corrisponde un coerente sistema di criteri per guidare uno sviluppo locale tramite il sostegno ad un’agricoltura più sostenibile. Questo scenario è sorretto dalla scelta di conseguire l’assetto di regione sicura con una pianificazione dell’uso del territorio che minimizzi i rischi ambientali di origine naturale ed antropica, e con un’attenzione alle azioni di prevenzione e all’adozione di metodologie di riduzione degli effetti durante il corso dell’evento stesso.” (pag. 18 Relazione PTR).
Anche se nelle Relazioni al PUC, e segnatamente nel sistema ambientale, si possono riscontrare i richiami a modelli e a principi di sostenibilità ambientale, nella cartografia allegata si assiste ad aperte violazioni di quegli stessi principi, laddove sono state previste zone F5 in aree inedificabili in quanto soggette a tutela (un esempio su tutto il depuratore ancora collocato a Sant’Angelo a Piesco!), che, con tutta evidenza devono essere stralciate.
Rilevando anche l’estrema difficoltà di comprensione di importanti elaborati tecnici (ci riferiamo soprattutto alle NTA) e anche dello stesso testo, ci si chiede come si può sperare, con tale documento, di raggiungere quei livelli di qualità che costituiscono i più validi attrattori verso l’esterno e che unici possono consentire di superare il vero isolamento della città di Benevento.

Poiché sono state rilevate numerose incompatibilità con la pianificazione sovraordinata (PTR e PTCP), riteniamo doveroso evidenziare tali previsioni illegittime al fine di evitare l’adozione di uno strumento viziato.
A) IL PROCEDIMENTO

1. Preliminarmente, si rileva che non è stata assicurata in modo adeguato la partecipazione delle organizzazioni cittadine prevista dall’art. 24 della L.R. 16/04.
L’associazione Altrabenevento con le note e l’intervento dell’11 luglio 2008 aveva fatto richiesta della documentazione necessaria alla formulazione di proposte da fondare su dati condivisi. La mancata soddisfazione di tale richiesta ha impedito di fatto l’elaborazione dei dati tecnici da parte delle associazioni e dei cittadini, privando i contributi del necessario contenuto e facendo così prevalere la progettualità dell’ente.
Non è sfuggito a questa associazione che l’elaborazione del nuovo strumento urbanistico risulta datata, e quindi già in corso all’atto delle consultazioni, e ciò è dimostrato dal fatto del mancato recepimento di norme e principi contestuali all’elaborazione del Piano e previsti dai Piani sovraordinati con specifico riferimento alle norme del Piano Territoriale Regionale. Ciò è tanto vero in quanto molte previsioni contenute nel PUC sono addirittura in contrasto con lo strumento di Pianificazione Regionale e tali da rendere illegittimo il Piano stesso.

2. Anche il procedimento di sottoposizione del PUC alla Valutazione Ambientale Strategica è viziato in quanto non è stata rispettata la tempistica di cui alla Direttiva 2001/42/CE ed al D.Lgs. n. 152/06. La stesura del Rapporto Ambientale deve essere preventiva rispetto alla preparazione del Piano e sul Rapporto Ambientale (art. 6) devono essere consultati il pubblico e le Autorità Ambientali (v. sito del MATTM). Si evidenzia che non corrisponde al vero quanto riportato nel documento di VAS allegato al Piano e cioè che il rapporto ambientale sia stato sottoposto al vaglio del pubblico nel corso delle audizioni avvenute nel mese di luglio 2008. Tale rapporto è stato presentato per la prima volta nell’ambito della presente proposta di PUC ed in tal modo si è impedito di esprimere un parere su uno strumento fondamentale e soprattutto si è vanificata la partecipazione sostanziale del pubblico prevista dalle disposizioni europee che fungono da garanzia di democraticità dei procedimenti ambientali. L’amministrazione dovrà rimediare a questa mancanza, che determina una illegittimità del procedimento amministrativo (art.11, comma 5 D.lgs. n. 152/06).

3. Molte perplessità suscita anche la cartografia impiegata, essendo state riscontrate non solo diversità notevoli tra la planimetria generale e quelle a scala maggiore ma anche nella stessa planimetria generale, ove nel dettaglio risultano utilizzate carte di epoche diverse.
Nella planimetria generale compaiono le quote dei terreni sulle costruzioni e sono riportati anche edifici già dichiarati abusivi.

La L.R. n. 16/04 all’art. 23 comma 3 stabilisce che il PUC “individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31/12/1993 e oggetto di sanatoria……” ed al comma 6 stabilisce che “restano esclusi dalla perimetrazione di cui al comma 3 gli immobili non suscettibili di sanatoria ai sensi dello stesso comma 3”.
La perimetrazione dei tre capannoni di Pezzapiana o dell’area ove insiste il palazzo di Viale Atlantici, che viene addirittura riportata con estensione maggiore, comporta il riconoscimento cartografico di abusi edilizi con le prevedibili conseguenze: tutte le perimetrazioni di edifici abusivi devono essere pertanto stralciate dalle planimetrie.
Con ciò si contesta anche quanto dichiarato dall’Assessore all’ultima ora, così come appreso dalla stampa: non è sufficiente modificare la destinazione della zona ove insistono i tre capannoni da abbattere, deve anche essere eliminata la perimetrazione degli edifici esistenti perché altrimenti restano comunque sanati.

L’assessore non ha nemmeno tenuto conto di quanto previsto nelle NTA della proposta di PUC (che la scrivente Associazione provvede a contestare in altra parte delle presenti note) e precisamente all’art.122 che prevede testualmente :”nell’ambito delle aree E1 ed E2 gli edifici realizzati ed in corso di realizzazione possono essere ultimati…… Nelle aree E1 ed E2 sono altresì ammessi, previo rilascio di permesso di costruire gli interventi edilizi (singoli o facenti parte di lottizzazioni,correlate o meno a subaree o porzioni di esse del PRG) a condizione che la procedura di rilascio dell’atto autorizzativo abbia avuto conc” N.B. il testo finisce così nell’originale!
E’ proprio il caso di dire che ciò che esce dalla porta potrebbe rientrare dalla finestra!
Si evidenzia inoltre, che le “correzioni” apportate dall’assessore Miceli non si riferiscono alla eliminazione della fascia F5 e della ridicola rotonda con struttura a tartaruga, nell’ansa del fiume Calore di via dei Longobardi con conseguente riduzione dell’area destinata a Parco. Confermare la volontà di consentire la edificazione in quell’area, seppure con previsioni delle aree F5, vuol dire sposare le tesi di Maurizio Zamparini che ha già più volte espresso la volontà di non abbattere i tre capannoni proprio in quanto le scelte delle passate amministrazioni avrebbero di fatto già rappresentato la intenzione di ridurre l’area Parco nella fascia di terreno tra i capannoni e via dei Longobardi. Ebbene, le “intenzioni” che Zamparini ravvisava nel comportamento delle Amministrazioni di centrodestra fino al 2006, evidenziate anche attraverso un illegittimo Accordo procedimentale firmato con i proprietari di quei suoli per edificare in deroga al PTCP, vengono ora ufficializzate da questa Amministrazione ed espresse nella proposta di PUC.
Sempre a proposito di “sanatorie” degli abusi commessi, si ravvisano le modifiche apportate alla viabilità di Piano per “adeguarla” alle costruzioni abusive realizzate nelle sub-aree su assi viari previsti dagli strumenti urbanistici e non rispettate.
E sempre in continuità con le scelte che hanno portato a rilasciare concessioni edilizie abusive nelle sub-aree, questa proposta di PUC prevede la edificazione speculativa su molte colline intorno alla zona urbana, che invece dovrebbe essere salvaguardate anche dal punto di vista paesaggistico.
B) I CONTENUTI DEL PIANO

– Il rapporto Ambientale

Il rapporto Ambientale nelle tre suddivisioni che propone, residenziale, industriale e turistica, ammette la suscettività edilizia in aree appartenenti alla regioni fluviali ovvero non cartografa definitivamente le aree, soggette a direttive e indirizzi tecnici, denominate “strutture ambientali complesse” come prescritto dall’articolo 12 delle NTA del PTCP.
Le “strutture ambientali complesse” che interessano il comune di Benevento sono elencate all’articolo 16 del PTCP e sono:
a) corridoi ecologici regionali principali (fascia di almeno metri 500 per lato, dalla sponda);
b) corridoi ecologici regionali secondari (fascia di almeno metri 300 per lato, dalla sponda);
c) corridoi ecologici locali principali (fascia di almeno metri 200 per lato, dalla sponda);
d) corridoi ecologici locali secondari (fascia di almeno metri 150 per lato, dalla sponda);
e) riserve di naturalità secondarie (sistemi orografici minori);
f) aree di protezione dei corridoi ecologici.
Non si comprende come mai la delimitazione cartografica dei corridoi ecologici regionali, negli elaborati del PUC, risulti applicata in discontinuità e cioè solo in alcuni tratti del fiume Calore.

Il corridoio ecologico è sempre continuo: modificarne il tratto o di fatto interromperlo significa violare le norme della pianificazione regionale e provinciale. Pertanto, non è possibile effettuare alcuna modifica urbanistica rispetto a tali disposizioni, così come risulta effettuato invece nelle NTA (v. pag. 103).
L’ampiezza come “corridoio ecologico regionale secondario” con una fascia di rispetto di almeno metri 300 per lato, dalla sponda viene, inspiegabilmente, solo in parte rispettata anche se tale classificazione è ormai superata dopo l’approvazione del PTR.
Infatti la cartografia redatta dal PTR della Campania è composta, nell’ambito del Documento di Piano, di una serie di Quadri Territoriali di Riferimento (QTR).
Il 1° QTR – Rete Ecologica inserisce il tratto del Fiume Calore che attraversa il territorio beneventano nel “Corridoio regionale trasversale” confermandone quindi la funzione assegnatagli dalla pianificazione provinciale e riconoscendone il regime di tutela innanzi detto, anzi il tratto grafico specifica che trattasi di corridoio ecologico da potenziare indisponibile per qualsiasi uso edificativo.
Il riconoscimento di “corridoio ecologico regionale principale” da parte del PTR di questo tratto del Fiume Calore fa applicare ed estendere la fascia di tutela ad almeno 500 metri per lato, dalla sponda così come disciplinato dall’art 16 delle NTA del PTCP di Benevento che prevede appunto la fascia di tutela massima per i corridoi ecologici regionali principali che attraversano il territorio della provincia sannita.
Le presenti contestazioni sono state già sottoposte dalla scrivente Associazione in sede di audizione dell’ 11/08/2008: nulla di ciò è stato accolto ed anzi la partecipazione ed i contenuti espressi nelle note scritte non sono nemmeno riportate nel rapporto ambientale.
L’Associazione affermava :” Riteniamo, inoltre utile, fin dalle prime fasi della redazione e della impostazione cartografica delle linee guida del P.U.C. di Benevento, che si assumano, negli elaborati, come invarianti, le previsioni sulle componenti ambientali previste dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano Territoriale Regionale (PTR) al quale il PUC deve conformarsi.” .
Si rileva inoltre che nel Rapporto Ambientale manca ogni riferimento agli “Obiettivi generali di tutela ambientale e naturalistica (art.11 del PTCP) ” che prevedono interventi volti:
• all’aumento dell’indice di naturalità degli ecosistemi;
• alla conservazione della diversità ecobiologica dei diversi ambienti che connotano il territorio provinciale (conservazione dei ecomosaici ambientali);
• alla conservazione del suolo come risorsa non rinnovabile;
• alla conservazione (attraverso azioni di manutenzione attiva) e riqualificazione della copertura forestale esistente -e delle zoocenosi nemorali-, delle aree con copertura vegetazionale in evoluzione e delle aree connotate da elevata sensibilità ambientale e vulnerabilità;
• al potenziamento della copertura vegetazionale ai fini della difesa idrogeologica e della conservazione del suolo;
• al ripristino della continuità tra i diversi ambienti naturali, interrompendo drasticamente la tendenza all’insularizzazione determinata da interventi impropri di pianificazione urbanistica;
• al potenziamento e/o ripristino degli ambienti fluviali (corsi d’acqua principali e secondari, torrenti e fossi), attraverso la ricostituzione delle fasce ripariali, la riduzione dei carichi inquinanti di origine agricola e industriale, il ripristino di condizioni di naturalità (riduzione dell’artificializzazione del corpo idrico), il ripristino di deflussi minimi vitali;
• alla conservazione e valorizzazione dei territori agro-pastorali, attraverso azioni mirate alla riduzione dei carichi inquinanti, alla conservazione della diversità dei paesaggi agrari del territorio beneventano, al ripristino dei caratteri tipici del paesaggio tradizionale locale;
• alla individuazione, conservazione e/o ripristino degli habitat faunistici e dei corridoi ecologici, anche attraverso azioni di ripristino della continuità degli ambienti;
• alla conservazione di ambienti naturali in aree urbane ed al ripristino e/o potenziamento della interconnessione tra queste e le aree naturali periurbane (in particolare con i corridoi ecologici).
Anche se i medesimi punti sono richiamati all’art.37 delle NTA, tali indicazioni non hanno trovato attuazione nel rapporto ambientale e nelle previsioni di tutela ambientale mirata, come esposto in seguito.
– La conservazione delle aree fluviali

Il complesso reticolo idrografico si caratterizza nei pressi di Benevento dove il fiume Calore riceve le acque di numerosi affluenti (fiume Tammaro, torrente San Nicola, fiume Sabato, torrente Serretelle, torrente Ienga, torrente Lossauro ecc.) e assume un aspetto meandriforme. In queste zone risaltano le ampie anse fluviali che contornano o tagliano vaste piane che giustamente sono state inserite nella Rete Ecologica Regionale (RER) che pertanto ha individuato il segmento del Fiume Calore, che attraversa il Comune di Benevento, nel Corridoio Ecologico Regionale Trasversale, fondamentale per la connessione ecologica tra il versante tirrenico e quello adriatico, coincidente peraltro con gran parte dei corsi dei Fiumi Calore e Volturno.
Nella pianificazione questa nuova lettura del territorio è da considerare una novità straordinaria che deve tradursi anche nella progettazione urbanistica locale mettendo al centro, fino a riservare un ruolo strategico, le caratteristiche ambientali e la storia naturale dei luoghi.
Inoltre la Regione Campania ha recentemente approvato in data 13/10/08 la legge regionale n° 13 “Piano Territoriale Regionale” (PTR) con il quale vengono definite misure di salvaguardia dell’integrità dei corsi d’acqua e degli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, isole fluviali, aree golenali, aree umide), delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle alluvionali, tutelando gli elementi di naturalità presenti le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendone l’edificabilità.
Queste considerazioni permettono, in sostanza, di innovare profondamente le visioni pianificatorie che fin qui avevano considerato queste porzioni di territorio fluviale, sotto molti punti di vista, marginali e in buona sostanza aggredibili, che invece, grazie ad una nuova lettura, assegnano a queste aree un grande valore ai fini della funzionalità ambientale considerandole strategiche per intere bioregioni.

– La limitazione del consumo di suolo

Inoltre oggi la riduzione del consumo di suolo, alla luce degli obiettivi urbanistici prioritari della Legge Regionale n° 16/04 “Norme sul Governo del Territorio”, diventa uno scopo fondamentale dello sviluppo urbano e delle attività di programmazione, in quanto la permeabilità dei suoli costituisce la condizione principale della rigenerazione ambientale.
Da un confronto con la maggior parte dei centri abitati dell’Europa occidentale si evidenzia, infatti, una percentuale di suolo a verde permeabile due o tre volte superiore a quella dei comuni italiani. Un dato che trova la sua origine anche nel concepire il verde urbano – secondo un’abitudine ben radicata in Italia – come corollario paesaggistico e scenografico in termini di necessità della fruizione.
Infine l’analisi e la valutazione delle componenti ambientali richiedono l’apporto di conoscenze interdisciplinari relative agli elementi abiotici, biotici e antropici, dalla cui lettura integrata si costruisce un modello interpretativo riferito al “potenziale” ecologico-ambientale che il territorio – ossia l’ecosistema urbano – esprime.
Aver inserito il concetto di rete ecologica nelle problematiche territoriali ha portato alla definizione di nuovi modelli di pianificazione urbana e territoriale in quanto ciò significa analizzare in modo sistemico la complessità e l’eterogeneità paesaggistica anche in termini di funzionalità ecologica sia a livello di singola specie che di insieme di comunità (analisi che comporta necessariamente conoscenze sempre più approfondite nel campo della biologia delle specie e della dinamica successionale e seriale delle comunità).
Non di meno per garantire la funzionalità di una rete ecologica regionale e per assicurare la sua connessione con la rete del verde urbano è tuttavia indispensabile intervenire non solo a livello di buone pratiche o di regolamento edilizio ma anche di pianificazione territoriale e di organizzazione dello sviluppo insediativo locale.
Un approccio consapevole delle forti connessioni esistenti sul territorio ed intenzionato ad applicare i criteri dello sviluppo sostenibile dovrebbe tenere presente, nella predisposizione degli strumenti programmatori ed urbanistici, anche delle esigenze della strutturazione ecologica del territorio, agendo sul contenimento del consumo di suolo ed utilizzando al meglio la dotazione di risorse ambientali ed infrastrutturali disponibili.
Ad esempio, dovrebbero essere rafforzati gli elementi costitutivi della rete ecologica (alberature, siepi, rive vegetate, ecc…) allo scopo di assicurarne la continuità; dovrebbe essere ridotta la dispersione dell’edificato per avere una ricaduta benefica sulla frammentazione; dovrebbe essere garantito un giusto rapporto tra verde urbano e nuova impermeabilizzazione dei suoli.

2) LE NTA IN RELAZIONE AL SISTEMA AMBIENTALE.
a) Come rilevato nella parte introduttiva, l’art.38 ignora la nuova classificazione disposta dal 1^ Q.T.R. del PTR che classifica il Fiume Calore corridoio ecologico regionale principale. Come tale, la tutela prevista dal PTCP viene estesa a 500mt. per sponda di lato (Per rigore, si evidenzia che le fasce di tutela assegnate agli altri fiumi sono tutte errate).
Al corridoio ecologico principale si applicano le norme di cui agli artt. 16,17 e 28 delle NTA del PTCP che vietano ogni forma di edificazione per tutta l’estensione della fascia in tutto il tratto di percorrenza dell’ambito comunale.
Il punto 2 dell’art. 38 è assorbito dal regime di tutela sopraddetto e quindi il riferimento alla L.R. n. 14/82 non è pertinente e deve essere stralciato.
Per quanto detto si contesta la fondatezza del riconoscimento di “capacità media di utilizzazione edificatoria (pari a 0,12 mc/mq)” di cui al punto 3 dell’art.38 in quanto nelle fasce di tutela mirata E1 (di cui si dirà appresso) non è riconducibile alcuna suscettibilità edificatoria e tantomeno può essere prevista una compensazione in considerazione della natura del vincolo, che non è vincolo finalizzato all’espropriazione.
Sono comunque ammessi gli altri usi diversi dalla edificazione.

b) L’ art. 39 fa riferimento alle “norme dell’ambito di tutela mirata E1”: tale ambito e quello E2 si riferiscono esclusivamente e del tutto immotivatamente ai suoli non urbani. Come già rilevato al precedente punto 1), il corridoio ecologico vige anche, con tutti i suoi effetti, nella zona urbana e pertanto l’esclusione della inedificabilità è illegittima e contraria alle norme del PTR e PTCP.
Si fa presente che tutte le norme che trattano la tutela delle fasce fluviali sono confuse, contraddittorie e tali da generare una enorme difformità e discrezionalità nella destinazione delle aree che ricadono all’interno delle stesse.
E’ opportuno pertanto riscrivere tutta la materia, sul presupposto fondamentale costituito dalla inedificabilità di tutte le aree comprese nella fascia di tutela. Di conseguenza tutta la cartografia deve essere adeguata a tale principio, che riguarda anche le opere pubbliche, come già sostenuto più volte dalla nostra associazione soprattutto in relazione al progetto del depuratore, della previsione dell’ampliamento del cimitero e della localizzazione della centrale termoelettrica a Ponte Valentino. Anche le previsioni di un area edificabile circolare posta al centro della Piana di Pezzapiana è in aperto contrasto con il rispetto delle norme di cui sopra. Peraltro l’accesso a questa struttura viene realizzato attraverso una viabilità, solo ora riclassificata come ciclo-pedonale, che si dirama verso le zone contigue ed antistanti attraverso un numero veramente eccessivo di ponti, ora definiti “lamellari”, che vanno a cavalcare più volte il fiume Calore appena al di fuori del centro abitato in uno spazio ristretto di parco urbano e fluviale che invece dovrebbe essere lasciato il più possibile libero da infrastrutture.
Tutto ciò è da riferire anche agli artt. 120, 121, 122 e 123 della parte programmatica, di cui si contesta il contenuto, soprattutto ove si ammette l’edificabilità nelle fasce di tutela (v.ultimo comma dell’art. 122, che peraltro è incompleto e pertanto incomprensibile). E’ da riferire inoltre anche alle fasce dei corridoi ecologici che attraversano le aree ASI classificate D4, nelle quali oltre alla tutela prevista dall’art. 41 deve essere applicato anche il vincolo di inedificabilità.
Si rammenta che il programma di mandato di questa amministrazione prevedeva espressamente la tutela dei fiumi della città: le previsioni ed il regolamento di cui alle NTA non attuano in alcun modo quanto previsto dal programma di mandato e costituiscono la violazione dei principi basilari esposti nei piani sovraordinati dei quali di fatto costituiscono una illegittima variante.
3) LA PIATTAFORMA LOGISTICA.
Costituisce, come già detto, il motivo principale per la redazione del nuovo PUC di Benevento, che, così come concepito e previsto, presenta gravi motivi di inammissibilità e di incompatibilità.
Anche per questo Progetto, infatti, si contesta la mancata rispondenza con le previsioni pianificatorie regionali e provinciali.
Nella relazione Tecnica al PTR, nella sezione che riguarda il settore del trasporto merci e della logistica sono previsti tre Interporti di 1^ categoria, che hanno le caratteristiche dimensionali e funzionali della piattaforma logistica prevista a Contrada Olivola/Roseto, e cioè quelli di Maddaloni, Marcianise e Battipaglia.
Nel PTR di recente approvazione non vi è alcuna previsione per un quarto Interporto di 1^ livello quale si conforma la Piattaforma beneventana che anzi, al suo impianto, aggiunge le ulteriori funzioni produttive, commerciali e residenziali (v.pag.21 della Relazione Tecnica).
Ciò spiega l’escamotage di indicare la piattaforma logistica di Benevento nei documenti ufficiali come di II^ livello, quando invece presenta inequivocabilmente tutte le caratteristiche di quelle di 1^.
Infatti nel PTR le funzioni e le dimensioni assegnate alle piattaforme di II^ livello sono ben più limitate in quanto hanno potenzialità inferiori adeguate a bacini di utenza più ridotti.
La previsione effettuata in sede regionale ha sicuramente un fondamento tecnico previsionale, che si scontra con le aspirazioni e gli intendimenti dell’Amministrazione Comunale e che rende del tutto incompatibile la realizzazione di una struttura così sovradimensionata.
Ancor più eclatante appare la discrasia di un intervento così imponente che prevede l’occupazione di un’area di circa 400 ha a fronte di un perimetro urbano ancora discretamente compatto e che quindi come tale, e del tutto in contrasto con le premesse della Relazione tecnica, sposa di fatto le logiche di urbanistica dispersiva ed accentua enormemente il consumo di suolo.
Gli eventuali interventi di operatori internazionali già annunciati possono trovare collocazione in aree già destinate e predisposte a tali attività, pur con le necessarie modifiche e varianti delle aree stesse.
Anche il previsto scambio ferro-gomma da attuarsi tramite uno scalo ferroviario con fascio di binari troverebbe migliore localizzazione in un’area dove è stato sempre previsto e cioè quella di Ponte Valentino attuando le necessarie fattibili modifiche di assetto dell’area A.S.I., che però possono meglio rispettare i principi di tutela ambientale e di sostenibilità.

Benevento, 29 maggio 2009

Gabriele Corona Alessandra Sandrucci Vincenzo Fioretti

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