Alloggi via Galanti, il giudice conferma il sequestro
(da Il Mattino del 21 gennaio 2009)
Con una decisione depositata alla cancelleria del Tribunale, il collegio del Tribunale di Benevento- sezione civile -, ha rigettato il reclamo presentato dalla CON.CA. contro il sequestro dell’edificio lotto C-D ordinato dal Giudice Ricci il 6 ottobre 2008 su richiesta avanzata da 12 promissari acquirenti che temono la perdita definitiva degli alloggi prenotati. La ditta CON.CA. scarl ha sottoscritto a maggio scorso, con altri acquirenti gli atti di promessa vendita degli stessi alloggi dei ricorrenti considerando questi ultimi rinunciatari ed inadempienti perché non hanno versato le integrazioni richieste sul prezzo di vendita concordato, per far fronte alle presunte maggiori spese sostenute per la sottoscrizione di un nuovo mutuo con un istituto di credito diverso da quello originariamente individuato.
Il Collegio, dopo aver rigettato alcune eccezioni procedurali, nel merito ha rilevato che: «Fino ad oggi la CON.CA. scarl non ha prodotto la formale comunicazione della cessazione del rapporto di finanziamento da parte della CREDEM (il primo istituto di credito ndr.) e non ha offerto il nuovo piano finanziario di altro operatore» dal quale risultassero le maggiori spese sostenute. Il Collegio aggiunge che finchè la CON.CA non dimostrerà effettivamente di avere speso di più per il mutuo, «la nuova richiesta di euro 12.500 (che ha innescato il contenzioso) resta senza una valida ragione ed è priva di ogni fondamento.
E soprattutto rende illegittimo e inadempiente il comportamento di esso venditore che non ha rispettato le statuizioni contrattuali circa il pagamento del prezzo: pattuizioni modificabili, relativamente ai punti non disciplinati dalla legge, solo consensualmente». Sulla necessità di
sequestrare gli alloggi del lotto C-D, il collegio osserva che la CON.CA. «ritenendo autonomamente ed unilateralmente risolto il primo contratto preliminare … ha venduto l’immobile, con altro preliminare, a terzo che a quanto pare è stato anche consegnato. Certamente – rileva il
Collegio – è un comportamento contrario alla correttezza e buona fede contrattuale, alienare due volte lo stesso immobile, prospettando una situazione non esatta (rinunzia o inadempimento del primo acquirente) e conseguendo una duplicazione di vantaggio patrimoniale nel mentre è in
corso il giudizio di accertamento sul primo rapporto negoziale. Ciò sotto l’aspetto giuridico giustificherebbe da solo la misura cautelare».