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Un commercialista coinvolto in alcune vicende giudiziare pretende da Altrabenevento e Sanniopress la cancellazione degli articoli che lo riguardano. I due blog difendono il diritto di cronaca.

Altrabenevento – Comunicato del 27 marzo 2012

A firma di Umberto Fiore, coinvolto in vicende giudiziarie oggetto di cronaca, perviene, in ciò accomunati ad altri destinatari,  richiesta di cancellazione di “dati personali” che il medesimo asserisce “trattati in violazione di legge”.

La richiesta investe specificamente “la pubblicazione” sui siti web www.Sanniopress.it e www.altrabenevento.org “di uno o più articoli” che lo riguardano. Pubblicazione che sarebbe avvenuta “in netto contrasto con l’essenzialità dell’informazione”.

Paventando, dunque, scorrette ed illegittime modalità d’esercizio del diritto di cronaca, conclude minacciando ricorso “all’Autorità Giudiziaria o al Garante” se non assecondato.

 Involgendo la richiesta il diritto a rendere libera e completa informazione su fatti di rilevante interesse pubblico decidiamo di darne apertamente conto (leggi documento in pdf) in uno alla replica che se ne offre.

Occorre premettere che la diffusione su sito internet di notizia relativa a qualità di indagato costituisce forma di esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e rientra nella fattispecie prevista dall’art. 136 lett. c) del codice della privacy (si veda : L. 196 del 30.6.2003).

La stessa Autorità deputata alla protezione dei dati personali ha più volte ribadito come l’interesse pubblico della notizia permetta di diffondere, nei limiti del diritto di cronaca e dell’essenzialità dell’informazione, dati personali anche senza il consenso degli interessati (si veda sul punto : art. 137 comma 3 codice privacy).

In altri termini, non può opporre il diritto alla riservatezza colui il quale – rivestendo la qualità di persona indagata nell’ambito di procedimento penale di indubbio rilievo pubblico – veda divulgata la relativa notizia in un contesto giornalistico caratterizzato da completezza dei riferimenti a fatti e circostanze richiamati in seno ad atti giudiziari e nei limiti dell’essenzialità dell’informazione.

In proposito, non ci risulta il richiedente abbia sollevato obiezione alcuna – né all’epoca della pubblicazione degli articoli che lo riguardano né, da ultimo, con la comunicazione in riscontro – che additasse i punti, le parti od anche semplici locuzioni di quegli articoli che fossero, a suo dire, in qualche modo sintomatici di eccedenze rispetto ai parametri della essenzialità, della continenza e della esattezza rispetto alla fonte dei fatti divulgati. Egli si limita a chiedere la cancellazione di tutto. Richiesta che la dignità e l’importanza della funzione svolta e del servizio reso non consente di assecondare.

Ciò premesso ed a conforto della piena congruità – rispetto ai richiamati parametri di essenzialità, continenza ed esattezza dell’informazione – varrà richiamare, in breve, oggetto e contenuti degli articoli “incriminati”.

 • Su Altrabenevento :
notizia pubblicata da “Il Mattino” del 15.3.2006  circa le indagini della procura di Roma “sul responsabile di una società di garanzie fideiussorie” accusato di ricettazione e di aver impiegato proventi illeciti (linkhttp://www.altrabenevento.org/test?p=169).

• Su Altrabenevento
Il 29 novembre 2009 viene pubblicato l’articolo comparso sul quotidiano TERRA a firma di Eleonora Mastromarino dal titolo “Le scatole cinesi del malaffare. Il caso Benevento” in cui si riferiva dell’intreccio di società nate nelle Isole Vergini e nel Principato di Monaco che avevano dato vita alla Albatross Invest spa che, a sua volta, aveva rilasciato ad enti locali polizze assicurative inefficaci anche a garanzia della corretta realizzazione di opere di urbanizzazione da cedere ai comuni (link: http://www.altrabenevento.org/test?p=5359).

L’articolo in questione nell’affrontare la dolorosa questione della riqualificazione dei quartieri cittadini più degradati e bisognosi di servizi pubblici ricordava che a Benevento per il Piano di recupero di via Galanti al rione Libertà, intervento edilizio complesso e controverso, il costruttore a garanzia della corretta esecuzione degli interventi aveva presentato polizze fideiussorie emesse da un intermediario finanziario la Albatross Invest spa il cui amministratore era Umberto Fiore. Il Comune rescinde la convenzione con il costruttore ritenuto responsabile di gravi inadempienze ma non può rivalersi perché quelle polizze risultano inefficaci. Sulla vicenda e proprio sul Piano di recupero di via Galanti l’associazione “altrabenevento per la città sostenibile contro il malaffare” aveva presentato alla stampa un dossier già nel settembre del 2005 poi aggiornato, sul relativo sito web, con il riporto di tutte le notizie attinenti, compresi gli articoli pubblicati da testate giornalistiche contenenti, tra l’altro, riferimenti all’inefficacia delle polizze, all’arresto dell’indagato ed al sequestro di alcuni beni.

• Su Sanniopress :
editoriale del 12 dicembre 2011 (http://www.sanniopress.it/?p=16937) in cui si richiamano le vicende di malaffare di rilievo nazionale che hanno coinvolto personaggi locali. Nel novero rientra anche Umberto Fiore. La notizia viene riferita indicando il nome e cognome, l’oggetto della incriminazione (associazione a delinquere ed abusivismo finanziario) e gli estremi del fatto (arresto, fallimento della società Albatross Invest Spa che aveva rilasciato oltre 2000 polizze per un giro di affari di 360 milioni di euro senza avere i requisiti economici necessari).

• Su Sanniopress :
riporto dell’articolo pubblicato sul quotidiano online Il Quaderno (http://www.sanniopress.it/?p=3451) in cui il presidente di Altrabenevento, Gabriele Corona fa menzione dell’avvenuto sequestro da parte della procura della Repubblica di Benevento delle polizze inefficaci depositate al Comune di Benevento dalla società Albatross Invest spa di cui Umberto Fiore era unico socio e dell’arresto di questi da parte della Guardia di Finanza nell’ambito di indagini riguardanti truffe per il mancato pagamento dell’IVA e per l’illegittima acquisizione di contributi previsti dalla legge 488 a favore di diversi imprenditori del Sannio.

Ben si vede, dunque, come le notizie che si vorrebbe cancellate siano espressione di legittimo esercizio di cronaca giudiziaria. La lamentata diffusione di dati personali si inserisce nel più ampio contesto di cronaca riguardante fatti di rilevante interesse pubblico. Cronaca esposta nel rispetto del principio di continenza e quindi nell’osservanza del limite di contemperamento tra la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza del dato. In altri termini, la notizia che erroneamente si assume integrare illecito trattamento di dati personali è, ben diversamente, indirizzata alla completa realizzazione della più che lecita funzione di divulgazione e di informazione dell’opinione pubblica senza eccedenza alcuna rispetto al medesimo fine.

Né, allo stato, risultano noti od altrimenti comunicati dall’interessato eventi giudiziari sopravvenuti rispetto all’epoca di acquisizione delle notizie riportate che impongano di completare e quindi di «aggiornare» la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo. E tanto nel rispetto del primario interesse riconosciuto ad ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale a che, caduta ogni ragione di “sospetto”, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell’iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l’esito positivo delle indagini stesse.

© Altrabenevento

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