Aggiudicato il servizio mensa scolastica con un Capitolato contestato. Inevitabili i ricorsi e i veleni.
MENSA SCOLASTICA, la società QUADRELLE 2001, in affari con la RISTORO’, ha perso la gara per l’affidamento del servizio MENSA scolastica. Ecco il RICORSO.
Ieri 5 ottobre, la commissione di gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune di Benevento, composta dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Giuseppe Moschella, e dai funzionari comunali dello stesso Settore, Annamaria Villanacci e Salvatore Forgione, ha aggiudicato il servizio per 5 anni alla Associazione Temporanea di Imprese capeggiata dalla ditta Global Service di Acerra che produrrà i pasti nel centro di cottura di Atripalda (AV).
L’altra ATI concorrente, capeggiata dalla ditta Quadrelle 2001 di Quindici (AV) con il centro di cottura a Ponte Valentino di Benevento (ceduto dalla Ristorò), ha presentato ricorso.
L’avvocato Salvatore Balestrieri, legale della predetta società, ci ha fatto avere copia dell’atto che pubblichiamo integralmente perchè riteniamo che i cittadini, soprattutto i genitori dei piccoli scolari, devono sapere tutto ciò che accade, quindi anche i ricorsi per l’aggiudicazione del servizio di mensa che riguarda la salute dei bambini.
In sintesi la Quadrelle 2001 contesta:
– la distanza del centro di cottura di Atripalda dalle scuole di Benevento;
– la utilizzzaione non escusiva di quel centro di cottura;
– il prezzo offerto (€ 4,10 a pasto) che non consentirebbe la qualità del pasto indicato dalla Nutrizionista e il costo (800 mila euro) per i lavori di ristrutturazione del Centro di cottura comunale di Capodimonte e di adeguamento delle scuole per lo scodellamento dei pasti.
Naturalmente rimaniamo a disposizione dell’altra ditta per conoscere e pubblicare le risposte a queste contestazioni.
QUADRELLE 2001 PRESENTA
La seguente Istanza in Autotutela,
in tre Ricorsi principali per diversificati motivi in appresso analiticamente elencati, e motivi aggiunti.
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IL FATTO.
In data 10/08/2015 il Comune di Benevento (BN) ha indetto Gara di Appalto, a mezzo:
“Procedura aperta per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA Dal 01.10.2015 al 31.05.2020 – CIG: 6364964673”,
con scadenza ultima giorno 02 Ottobre 2015, ore 12,00, ed apertura in data 05 Ottobre 2015, ore 10,30.
La Gara veniva esperita ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta al massimo ribasso.
Allo spirare del termine di presentazione si presentavano (nell’ordine) le seguenti Imprese:
1) La Istante, in qualità di capogruppo dell’ATI con la ditta Ristora Food & Service Srl
2) L’ATI tra le ditte GLM Srl – Capogruppo – e Global Service Srl – Mandante.
Nella prima seduta del 05 ottobre 2015 la commissione di Gara procedeva alla verifica dell’integrità dei plichi pervenute e, successivamente, procedeva all’apertura delle buste amministrative.
La prima busta aperta è stata quella della Istante ATI, risultata regolare ed ammessa alla successiva fase.
Dopodiché la Commissione procedeva all’apertura della seconda busta e, nonostante diverse contestazioni da parte della scrivente, procedeva all’ammissione.
Quindi la Commissione procedeva all’apertura delle buste economiche.
La istante offriva un ribasso dello 0,32833%, sul prezzo a base d’asta di € 4,80, detratto del costo del personale e degli oneri della sicurezza, pari, rispettivamente, ad € 1,68895 ed ad € 0,07.
Con offerta finale di € 3,03105 al netto dei costi di cui sopra, e con un prezzo finale di € 4,79.
La concorrente ATI offriva un ribasso del 30% sul prezzo a base d’asta di € 4,80, detratto del costo del personale e degli oneri della sicurezza, pari, rispettivamente, ad € 2,43 ed ad € 0,05.
Con offerta finale di € 1,624 al netto dei costi di cui sopra, e con un prezzo finale di € 4,104.
Al che la commissione, incurante anche delle doglianze sollevate e verbalizzate, in seguito oggetto di Ricorso, aggiudicava provvisoriamente la Gara alla concorrente ATI.
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DIRITTO
Avverso l’ammissione a Gara, e relativa graduatoria finale, la ricorrente propone il seguente
RICORSO, IN VIA PRINCIPALE, IN TRE ATTI.
RICORSO PRINCIPALE PARTE PRIMA.
La concorrente ATI dichiarava, in sede di Gara, di disporre di un Centro di cottura in Atripalda (AV), alla via Ferrovieri, 15/17.
Si premette che il Capitolato Speciale di Appalto, art. 7, recita:
La ditta affidataria dovrà impegnarsi, per tutta la durata dell’appalto, alla fornitura dei pasti, confezionati caldi e preparati nello stesso giorno nel proprio centro di cottura, al trasporto ed alla distribuzione, entro e non oltre 45 minuti dal confezionamento, … [omissis] …;
Inequivocabilmente, pertanto, come anche da chiarimento da parte dell’Ente, alla ditta è richiesta la disponibilità di un centro di cottura che, per ubicazione, consenta di effettuare le operazioni di confezionamento, carico, trasporto, scarico e distribuzione, il tutto nell’arco temporale di 45 minuti.
Utilizzando il sito “Google Maps”, con i seguenti parametri:
Sito di partenza,
Sito di arrivo,
Giorno feriale,
Orario 11,15 – 11,30,
risulta che quasi tutti i plessi sono distanti dai 30 ai 40 minuti dal centro di partenza all’arrivo sui plessi.
In particolare, invece, il plesso sito in Via Epitaffio (o contrada Epitaffio), dista ad un massimale di 45 minuti.
È logico e consequenziale che vi è una assoluta impossibilità al rispetto delle prescrizioni del Capitolato.
Se il termine MASSIMO per la garanzia igienico – sanitaria prevista dalle norme di Gara è di 45 per tutte le operazioni di confezionamento, carico, trasporto, scarico e distribuzione, e che tale tempistica è assorbita SOLO dal trasporto, va da se che, matematicamente, il termine di prescrizione previsto dal Capitolato è superato.
È logico e consequenziale che vi è una assoluta impossibilità di effettuare le restanti operazioni di confezionamento, carico, scarico e distribuzione.
Né può trovare ingresso, come appena ventilato in sede di Gara, che la tempistica parte dal momento in cui i pasti sono tutti confezionati (… dal confezionamento) e, quindi, dal momento in cui iniziano ad essere caricati sui furgoni.
A questo assunto non è possibile dare ingresso in quanto si darebbe la possibilità di preparare pasti ad orari molto anticipati con la conseguenza di farli restare per diverse ore in attesa di carico, con grave rischio per la sicurezza alimentare e per la gradibilità dei prodotti stessi.
Del resto le prescrizioni di Gara sono ben chiare, così come ultroneamente ribadite dal chiarimento prot. n. 78638 del 21.09.2015.
Ed ancora non è possibile dare ingresso alla ulteriore osservazione da parte dell’Ente per cui, ad inizio del servizio, saranno effettuati i controlli per verificare la congruità dei tempi di consegna.
La legge di Gara prevede una tempistica di 45 minuti per il trasporto e distribuzione, dal confezionamento, calcolando i tempi con il sito “Google Maps”.
La tempistica è imperativa: 45 minuti.
Il sito di controllo è dato dalla Legge di Gara: “Google Maps”;
le tempistiche riportate sono chiare: 45 minuti;
i compiti richiesti sono dettagliati: Trasporto, consegna e distribuzione, DAL CONFEZIONAMENTO [Rectius: dal primo confezionamento, altrimenti non avrebbe alcun senso];
Risultato:
LE TEMPISTICHE NON POSSONO ESSERE RISPETTATE.
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Conclusioni.
PQM
Vista la Legge di Gara, art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto,
Vista l’ubicazione del Centro di cottura della ditta GLM Ristorazione Srl, in Atripalda (AV), alla via Ferrovieri, 15/17,
Viste le tempistiche necessarie per il solo trasporto,
viste le motivazioni di cui sopra,
Si richiede l’esclusione della Gara dell’ATI GLM – Global Service Srl, in quanto il Centro di cottura presentato non è, manifestamente ed acclaratamente, conforme alle prescrizioni del Capitolato di Appalto,
con effetti e conseguenze di Legge tutte.
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RICORSO PRINCIPALE PARTE SECONDA.
L’ATI GLM Ristorazione Srl – Global Service Srl hanno presentato un centro di cottura in difformità a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.
Art. 15, lettera A, Sub) 18:
Disponibilità di un idoneo centro di cottura ad uso esclusivo della ditta che partecipa alla procedura di affidamento del servizio, regolarmente assentito anche ai fini sanitari per un numero di pasti pari almeno a quelli previsti dal presente disciplinare; in proposito, si precisa che la predetta disponibilità dovrà essere dimostrata attraverso la proprietà dell’impianto o attraverso apposito contratto regolarmente registrato, idoneo ad assicurarne la disponibilità in favore della ditta concorrente.
La GLM, titolare del Centro di Cottura, ha impegnato la struttura in Atripalda per il Comune di Avellino (AV) per un totale di c.a 1.000 pasti. Trattasi di Appalto già aggiudicato e della durata di altri due anni.
Inoltre la ditta in questione ha, al momento della data di scadenza della Gara (02 ottobre 2015), ed ancora al momento dell’apertura delle buste delle offerte, una partecipazione presso il Comune di Montoro (AV), per c.a 400 pasti, impegnando, pertanto, al momento, tale centro, per 1.400 pasti.
La produzione per il Comune di Benevento è prevista per un massimale di 1.750 pasti che, aggiunti ai precedenti, arrivano ad un totale di 3.150 pasti.
La ditta ha dichiarato, di proprio pugno, che il centro di cottura ha una capacità produttiva pari (non: residua) al numero di pasti a quello di Benevento.
Solo per l’autodichiarazione resa l’ATI andava automaticamente esclusa per mancanza di capacità produttiva.
Una capienza di 1.750 pasti [Rectius: Pari a quelli dell’Appalto] e non residuale, ossia senza tener conto degli impegni già assunti, rende inidoneo il centro di cottura con consequenziale decadimento del requisito essenziale del Centro di Cottura.
Ricordiamo, infatti, che la Cucina centralizzata a disposizione della ditta non serve per sopperire ad eventuali emergenze, bensì la TOTALE produzione agli utenti della cittadinanza.
Infine, è d’uopo ribadirlo, tale centro di cottura, di c.a 150 mq., non può assolutamente sopperire ad una tale produzione (ma neanche solo per Benevento), sia per spazi che per organizzazioni logistiche ed umane.
Nessuna indicazione tecnica, di alcun tipo, è stata data in sede di Gara della capacità produttiva del Centro di Cottura, nonostante una precisa prescrizione del Disciplinare allorquando richiedeva un Centro di cottura “… regolarmente assentito …”.
Come, ancora, ribadito nel Chiarimento Prot. n. 80583 del 25.09.2015, in cui si specificava che “… il centro di cottura deve essere in regola con tutte le autorizzazioni, in special modo con quelle sanitarie”.
La nomenclatura “con tutte le autorizzazioni” non può avere altro significato, con il disposto dell’art. 15 del Disciplinare su menzionato, di riferirsi:
– Autorizzazioni Sanitarie;
– Autorizzazioni di capacità produttiva (espressamente richiesta).
Elemento, quest’ultimo, mancante del tutto in sede di Gara.
Indubbiamente per l’incapienza, palese ed evidente, del Centro di cottura della ditta GLM Ristorazione Srl, che, tra l’altro, sembra non essere in possesso neanche del Certificato Prevenzione Incendi, documentazione Cogente per un Centro di cottura che vuole “vantarsi” di essere in grado di produrre un così elevato numero di pasti!
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Conclusioni.
PQM
Vista la Legge di Gara, art. 15, lettera A, SUB) 18, del Disciplinare di Gara,
Vista la metratura del Centro stesso,
Visti i precedenti di chiusura già avvenuta nel 2011 (Allegati),
Considerata l’incapienza del centro stesso, in concomitanza degli impegni produttivi già assunti [Rectius: Avellino e Montoro],
le motivazioni di cui sopra,
Si richiede l’esclusione della Gara dell’ATI GLM – Global Service Srl, in quanto il Centro di cottura presentato non è palesemente conforme alle prescrizioni del Capitolato di Appalto ed alle normative di riferimento,
con effetti e conseguenze di Legge tutte.
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RICORSO PRINCIPALE PARTE TERZA.
INCONGRUITA’ DELL’OFFERTA ECONOMICA – ANOMALIA DELL’OFFERTA E DEL PREZZO – INGIUSTIFICABILITA’ DEL PREZZO OFFERTO – OMISSIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE – ERROR IN IUDICANDO – ECCESSO DI POTERE
Il prezzo di Gara offerto dall’ATI GLM Ristorazione Srl – Global Service Srl, è incongrua, anomala ed inaccettabile.
L’ATI ha dichiarato i seguenti valori:
costo del personale: € 2,43 per pasto;
costo della sicurezza, non ribassabili: € 0,05;
sconto: € 0,696, ossia il 30% di € 2,32;
prezzo residuo: € 1,624.
I due costi primari, ossia personale e oneri della sicurezza, essendo costi “incomprimibili” e dichiarati dalla stessa ATI, per definizione sono “intoccabili”.
Restano, a disposizione della stessa ATI, € 1,624.
Il Capitolato Speciale di Appalto, all’art. 5, prevede la creazione di un Centro di cottura, ed adeguamento dei refettori, il cui costo è stato previsto, rispettivamente, in € 700.000,00 ed € 100.000,00, per un totale di € 800.000,00.
I pasti da produrre, complessivamente, sono: € 5.000.000,00 / € 4,80 = 1.041.667.
L’incidenza costo del Centro di Cottura è, pertanto, di € 800.000,00 / 1.041.667 = € 0,768 per pasto.
Ciò vuol dire che per l’espletamento del servizio “restano” all’ATI € 1,624 – 0,768 = € 0,856.
I dati fin qui enunciati sono dati certi, non soggettivi, forniti sia dall’ATI, di proprio pugno e spontaneità, che dai dati del Disciplinare e Capitolato di Gara.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, vuol dire che, a tutto voler concedere il Centro di cottura di Atripalda (AV), e significando che l’ATI metta a disposizione un automezzo per singola scuola, per rientrare nei 45 minuti di SOLO trasporto (e il confezionamento?, ed il carico – scarico?, e la distribuzione? Per ora non consideriamoli…!), vuol dire che l’ATI deve utilizzare ben 18 furgoni per la consegna, considerando 15 plessi dell’infanzia e 3 plessi primarie.
Nota: sebbene i plessi delle primarie e dell’infanzia siano coincidenti, essi consumano il pasto ad un orario differito anche di un’ora per cui diviene impensabile considerare di effettuare la produzione in contemporanea.
D’altro canto non è neanche pensabile di poter far rientrare i furgoni alla cucina per un nuovo carico in quanto tra viaggio di ritorno e nuova consegna impiegherebbero non meno di 95 – 100 minuti, consegnando ben oltre la 13,30 – 14,00.
Da qui la necessità di prevedere ulteriori 3 furgoni dedicati solo alla primaria.
Ed anche questo è un elemento indiscutibile.
Quindi si deve provvedere all’acquisto di vaschette a perdere (tre per pasto, primo, secondo e contorno), filmato per sigillare, posate, tovagliette, bicchieri, tutti del tipo compostabile, che hanno un costo di mercato del trecento per cento superiore a quelle normali.
Acquisto dei vassoi con gli alloggiamenti per le vaschette delle pietanze.
Il tutto sempre nei residui € 0,856.
Oltre, ancora, alle spese di assicurazioni e carburanti per i 18 furgoni, e delle spese autostradali per raggiungere la città di Benevento (a proposito: per riuscire a raggiungere in 45 minuti i plessi è OBBLIGATORIO utilizzare l’autostrada con relativo pedaggio. Qualsiasi alternativa è praticabile in non meno di 50 minuti e più!).
Ed ancora: bisogna aumentare il costo lavoro di ulteriori 12 unità (gli autisti indicati per la salvaguardia sociale sono solo 6. E gli altri 12?).
Siamo sempre di fronte ad elementi evidenti ed oggettivi.
Lo sviluppo di tale costo, facendo un po’ di conti in maniera anche grossolana, assorbe quasi tutto quel residuo di € 0,856 per pasto.
Ma non dimentichiamo qualcosa?
Ah già: le derrate alimentari!!!
Ricordiamo che il menù, in conformità con le direttive Ministeriali da Voi richiamate, richiede che almeno il 30% degli alimenti sia BIOLOGICO.
Poi è appena il caso di ricordare, che tra le varie pietanze riscontriamo:
Salmone, platessa gratinata, roast beef, polpette di tonno, pesce spada,
giusto per ricordarne alcuni.
Ed ancora, giusto per completare, ricordiamo che un pasto completo è composto da:
Primo,
Secondo,
Contorno,
Panino,
Frutta,
Bustina di Parmigiano Reggiano,
con ALMENO il 30% di Biologico.
Il tutto SEMPRE per € 0,865, detraendo, ovviamente, ancora, le spese delle voci precedenti.
Giusto per ulteriore promemoria:
alle spese sono da aggiungere: locazione del centro di cottura, utenze – acqua, luce, gas – le certificazioni, le spese contrattuali ed assicurative, le spese di amministrazione e… l’utile (???) d’azienda.
Il tutto SEMPRE nei residui € 0,865.
Vogliamo chiudere in bellezza? A completamento del pasto il menù prevede, come frutta, mele annurche e banane, ovvero 2 mandarini (non 1) una volta a settimana.
Per condire i primi piatti è prevista una bustina da 10 gr. di Parmigiano Reggiano che da sola costa oltre € 0,10.
Quei famosi € 0,865 ricordano molto da vicino il famoso “Paltò di Napoleone” del grande e compianto Totò…!
Eppure, sembrerà incredibile, ma le spese dell’ATI non terminano qui.
C’è ancora il piatto forte!
Ricordiamo un’ulteriore dichiarazione dell’art. 15, lettera A), sub 19) Impegno a dotarsi di un secondo centro di emergenza.
La Legge di Gara impone ai partecipanti di avere un’immediata disponibilità del Centro di Cottura per l’appalto di cui trattasi, con le caratteristiche viste al primo e secondo ricorso – distanza, capienza, ecc. ecc..
Poi, come da dichiarazione sopra evidenziata, impone l’obbligo di dotarsi, all’aggiudicazione dell’Appalto, di un secondo centro di cottura con le caratteristiche del primo centro principale, ossia sempre entro i 45 minuti dal confezionamento, per la capacità dell’Appalto, ecc.
Bene. Le spese di detto centro di cottura, a quanto pare, devono sempre rientrare in quell’infinito residuo di € 0,865… che sembrano non terminare mai, neanche fosse il leggendario Pozzo di San Patrizio!
Si chiede: ma con quegli scarsi 87 centesimi che cosa si potrebbe riuscire veramente a fare di tutto quanto sopra elencato e realmente da completare?
Sarebbe il caso, adesso, di ritornare seriamente con i piedi per terra!
Non ci sono altri commenti.
Giusto per la cronaca: l’Istante ATI non deve sopportare la spesa dell’altro centro alternativo in quanto lo stesso è già in possesso della ditta consociata in ATI.
Da qui la convenienza dell’associazione d’Impresa, per l’ulteriore abbattimento dei costi di realizzazione delle cucine centralizzate.
Ciò che invece non è in possesso delle ditte concorrenti che il secondo centro lo devono realizzare ex novo!
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Conclusioni.
PQM
Vista la palese incongruità dell’offerta presentata dall’ATI,
si richiede, a codesta commissione,
di effettuare un’attenta analisi dei costi dell’offerta economica presentata in quanto assolutamente incongrua ed inammissibile, anziché, come manifestamente e palesemente, erroneamente, definita “non anomala”.
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ELEMENTI AGGIUNTIVI.
MANCANZA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – 25 DIPENDENTI – CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA – REQUISITI SOGGETTIVI NON CEDIBILI – SENTENZA CDS 2568/2015 – ESCLUSIONE
Nelle dichiarazioni da rendere, al punto 17, lettera A, Art. 15, del Disciplinare di Gara, vi era la seguente:
Dichiarazione, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. 445/00, attestante che nell’ultimo triennio il numero medio del personale regolarmente inquadrato non sia stato inferiore a 25 (venticinque) unità per anno;
La ditta GLM ha dichiarato di raggiungere tale quorum grazie alla cessione di Ramo di azienda avvenuta nel tardo 2012 dalla ditta GELI PASTI di Ferdinando Parmentola.
Tale requisito NON PUO’ essere preso in considerazione.
I requisiti immateriali di una cessione di Ramo di azienda sono da considerarsi elementi “soggettivi” e pertanto non trasmissibili da un’azienda ad un’altra per cessione.
Sul punto: Consiglio di Stato 2568/2015.
… [omissis] … [La sentenza del] C. di S., A.P. 4 maggio 2012, n. 10, richiamata dall’appellante principale, afferma che: “la cessione di azienda o di ramo d’azienda comporta la cessione dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia (tanto da farsi riferimento in giurisprudenza al concetto di trasferimento di universitas)”.
Peraltro, la cessione comporta il trasferimento degli elementi oggettivi che compongono l’azienda stessa, non le caratteristiche soggettive dell’imprenditore.
Di conseguenza, con l’affitto d’azienda il cessionario gestisce la medesima e dalla gestione ottiene le qualificazioni professionali che ne derivano.
Fra le suddette qualificazioni rientra [anche] il fatturato specifico realizzato dall’azienda nel periodo nel quale è stata nella sua disponibilità, e quindi l’affidabilità professionale che ne deriva.
Il fatturato maturato negli anni precedenti [come tutti gli altri elementi maturati nei precedenti esercizi] la cessione costituisce invece titolo professionale di chi ha in precedenza gestito l’azienda, e non viene trasferito al cessionario.
Pertanto il cessionario “eredita” gli elementi oggettivi ed immediati che si trovano AL MOMENTO della cessione, e non anche gli elementi che soggettivamente sono maturati dalla gestione del cedente, ricadendo questi nella sfera soggettiva della capacità imprenditoriale del soggetto che ha gestito l’azienda nei precedenti esercizi.
Pertanto la GLM può contare sugli elementi avuti al momento della cessione del ramo di azienda, ossia dicembre 2012, e non degli elementi precedentemente maturati, soggettivi e non trasmissibili.
Consequenzialmente decade il requisito dei 25 dipendenti non rientranti tra i requisiti trasmissibili per effetto della avvenuta cessione del ramo di azienda tra la GELI PASTI di Parmentola Ferdinando e la Castel Pasti Srl, ora GLM Ristorazione Srl.
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Relatore della presente e Responsabile del procedimento per la ditta Istante, autorizzato a ricevere relative comunicazioni:
Avv. Balestrieri Salvatore Ciro
In attesa e sub iudicis colleggiarum iudicantum pareris
Quindici (Av), li 06/10/2015
Firma del Relatore, Avv. Balestrieri Salvatore Ciro