Corruzione e concussione.
Stampa questo articoloDa Gli Italiani dell’11 maggio 2010
La corruzione, un reato alla moda
Di Fernando Cannizzaro
Il Fatto Quotidiano del 13 febbraio 2010 in un articolo a firma di Peter Gomez (che Noi condividiamo in toto) definisce la corruzione la “TASSA OCCULTA” e precisa che : “La Corte dei Conti ha calcolato in 60 miliardi di euro il costo pagato dai cittadini a causa della corruzione” Apprendiamo anche dallo stesso giornale che l’Italia si trova al 63° posto, dopo il Botswana, nella classifica sulle Nazioni più virtuose.
Facciamo i complimenti all’Italia ed a chi la Governa per questo primato raggiunto.
In questa breve sintesi sulla corruzione cerchiamo di individuarne le cause e di chiarire prima di tutto come si concretizza il reato di Corruzione,(artt. 318-322) perché questo istituto viene spesso citato a sproposito e confuso con la concussione.
CORRUZIONE L’art. 318 del Codice Penale recita testualmente che:” Il pubblico ufficiale,che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo,in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”
CONCUSSIONE Leggiamo ora l’art.317 del C. P. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”
Che differenza c’è fra Corruzione e Concussione ? Domanda che molti mi hanno posto inviandomi numerose mail alle quali mi è difficile poter rispondere per questioni di tempo. Preferisco rispondere quì a tutti i lettori.
Chiaramente risponderò, in linea generale, senza scendere nei numerosi casi in cui queste differenze possono verificarsi nei rapporti tra semplici cittadini e pubblici ufficiali. In buona sostanza la differenza riguarda la posizione che il privato ed il pubblico ufficiale assumono nel reciproco rapporto.
Seguiamo ciò che dice la Cass. pen., Sez.VI, 19/10/2001, n.1170:
“ Il criterio per distinguere la concussione dalla corruzione propria è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti. In particolare nella corruzione esso è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito ai danni della p.a.; mentre nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo. Elemento necessariamente comune alle due figure è l’esistenza di una indebita erogazione del privato al pubblico agente. Elemento eventualmente comune (e necessario solo nella corruzione propria) è un esercizio antigiuridico dei propri compiti da parte del pubblico agente. Elemento, infine, discriminante tra le due figure è la presenza, nella concussione (e l’assenza, nella corruzione), di una volontà prevaricatrice e condizionante da parte del pubblico agente. Ne consegue che, in presenza dei primi due elementi – il mancato accertamento del terzo conduce necessariamente, ad escludere che il fatto oggetto di valutazione possa essere considerato come concussione.”
In buona sostanza mentre nella CORRUZIONE vi è un accordo fra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Quindi i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sull’atto illecito da compiere. Nella CONCUSSIONE – che è reato monosoggettivo – invece, il pubblico ufficiale, è il dominus (padrone) della situazione illecita , il quale, abusando della sua qualità o del suo potere, costringe con la minaccia e induce con la frode un privato a sottostare all’indebita richiesta, mettendolo in una situazione che non offre ulteriori alternative.
Sia nella corruzione che nella concussione uno dei soggetti in causa deve avere la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio perché questi reati possano concretizzarsi.
Vediamo che significa pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE
L’art. 357 del codice penale così definisce il pubblico ufficiale :
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzati dalla formazione o dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi o certificativi.”
L’Art. 358 del C.p. definisce la nozione di INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
Così recita: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”
OGGETTO dei reati
Oggetto materiale della condotta è “il denaro o altra utilità”.
Nel termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente tanto in un dare , quanto in un facere, e ritenuto rilevante alla consuetudine comune ( Cass. Sez. Un., 11-5-1993).
Non rientrano nel concetto di altra utilità le cd. Regalie e, in genere i donativi di pura cortesia quando, in ragione della loro manifesta sproporzione rispetto all’atto del pubblico ufficiale, cui sono destinati, siano del tutto inidonei ad assumere valore e significato di retribuzione, posto che nel concetto di retribuzione è sempre insita una idea di adeguatezza e di corrispettività ( Cass. VI, 3-11-1998).
A grandi linee abbiamo cercato di chiarire al lettore, in parole semplici, la differenza fra i due tipi di reati contro la pubblica amministrazione.
Cerchiamo ora di individuare le cause che hanno determinato e determinano il fiorire e rifiorire di questi odiosi delitti. La pubblica Amministrazione dovrebbe agire sempre per il bene dei cittadini. Per fare ciò lo Stato si avvale dei propri funzionari (pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, dipendenti statali, parastatali, dirigenti ecc.) che altro non sono che i cd. “dipendenti pubblici” Non sempre questi ultimi sono persone oneste e rispettose delle leggi. Molte volte per ottenere danaro o altre utilità corrompono o vengono corrotti da terzi estranei all’Amministrazione. Si concretizzano allora i cd. “reati” che abbiamo sopra descritto. Perché accade questo? Fondamentalmente per i seguenti motivi: a) disonestà innata dei funzionari dello Stato; b) malcostume diffuso nella P.A. 3) imposizione mafiosa. Quale il rimedio? Purtroppo si può fare ben poco per arginare questa piaga. Un immediato provvedimento sarebbe quello di interdire, in via definitiva, i corruttori, dai pubblici uffici in aggiunta alle pene previste dal Codice penale. Ma non è quasi mai accaduto – a memoria di uomo – che chi si rende colpevole di questi reati sia stato licenziato dal posto di lavoro. C’è sempre stato il politico di turno che gli ha lanciato la ciambella di salvataggio. E la storia si ripete. Come il cd. Cane che si morde la coda. Ricordate il periodo di Tangentopoli o Mani pulite! Ricordate quanta gente è stata processata proprio per questi tipi di reati? A distanza di tempo il fenomeno si è ripresentato (semmai fosse finito!) più rigoglioso di prima. Leggetevi a pag. 3 del “Fatto Quotidiano” del 13 febbraio 2010 l’articolo intitolato: “Un anno di corruzione nello Stivale” troverete oltre venti tipi di reati di questa tipologia (Corruzione e Concussione) disseminati in tutte le Regioni d’Italia. Sembra proprio che sia un reato di moda! A volte essere stato processato per corruzione o concussione sembra proprio costituire un titolo di merito! Ahimè! Come ci siamo ridotti! Ed il dramma è che non si intravede rimedio alcuno!