Ipermercato Zamparini, ecco i dieci capi di accusa del PM per ognuno dei 14 imputati.
Stampa questo articoloI dieci Capi di accusa formulati dal Pubblico Ministero e confermati dal Giudice per l’Udienza Preliminare.
CAPO 1)
Zamparini Maurizio (titolare ditta individuale), De Santis Rosa (progettista), Cassano Francesco (dirigente Settore Urbanistica fino a maggio 2006), De Lorenzo Mario (dirigente Settore Urbanistica da maggio 2006 a marzo 2008), Iadicicco Giuseppe (progettista parco fluviale), Giuliano Luigi (dirigente settore Legale), Zagarese Vincenzo (collaudatore), D’Arco Paolo (amministratore soc. Reti e Sviluppo che per conto di Zamparini aveva chiesto le autorizzazioni e avviato i lavori), Damiano Aldo,
Reato di truffa (640 c.p.) perché procuravano a Zamparini un ingiusto profitto consistito nel rilascio di concessioni edilizie ed autorizzazioni per costruire ed aprire il Centro Commerciale benché non vi fossero i presupposti, con una serie di artifici e raggiri. “In particolare il parcheggio in copertura veniva indicato solo nel progetto architettonico ma non nei calcoli strutturali e questo al fine di dimostrare, falsamente, il rispetto degli standards urbanistici relativi alle aree di sosta previste per tali esercizi commerciali di grande distribuzione, presupposti necessari per il rilascio della concessione edilizia a realizzare l’ipermercato.
[……] Il parcheggio in copertura, fittizio e giammai realizzabile, risultava essere statao oggetto di trattativa e/o di proposta di Zamparini verso l’Amministrazione Comunale, rappresentata da Cassano. Quest’ultimo nella sua qualità di Dirigente, invece di intervenire con i provvedimenti di competenza (blocco dei lavori, revoca autorizzazioni) in presenza di una falsa ralppresentazione di detto parcheggio, da egli conosciuta, concordava con Zamparini la sostituzione del predetto parcheggio con altra area di parcheggio che sarà poi realizzata in area Parco Fluvilae, in contrasto con quanto affermato nella relazione del 14/1/2003. Il Cassano, quindi, dopo aver preso atto ed accertato che quel parcheggio in copertura di fatto era fittizio e non poteva essere mai realizzato, poneva in essere consapevolmente con Zamparini i seguenti artifici, concretatisi con la stipulazione dell’accordo sostitutivo del 2/3/2005 e successivo accordo sostitutivo del 12/10/2006, sottoscritto dallo Zamparini Andrea Maurizio e da De Lorenzo Mario, subentrato al Cassano; nel predetto accordo lo Zamparini si impegnava a cedere un’area del parco fluvilae comprendendo una gran parte di proprietà demaniale ed altra inesistente; nel secondo accordo invece si ometteva di indicare che le aree promesse dallo Zamparini al Comune (come da primo accordo del 2/3/2005 erano statae vendute dallo Zamparini a due società di leasing. [….] Il Cassano, con accordo sostitutivo del 2/3/2005, concorreva ad attestare falsamente che l’area che Zamparini si era impegnato a cedere al Comune, era di 21.330 mq., mentre si accertava che detta superficie aveva una estensione di gran lunga inferiore a quella dichiarata, perché una parte di essa appartiene al demanio e un’altra parte è inesistente. [….]
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CAPO 2)
Zamparini Maurizio, De Lorenzo Mario, Luigi Giuliano.
Delitto art. 479 c.p. (falso) per le false circostanze riportate nel testo dell’accordo sostitutivo di ottobre 2006 perché la maggiore altezza dell’edificio non poteva essere sanata con una DIA; non era vero che la superficie dei parcheggi potesse consentire l’apertura dell’ipermercato con una superficie di vendita di 11.837 mq; il parcheggio posto sul lato opposto della ferrovia non era utilizzabile perché privo di strada di accesso e non “fisicamente e funzionalmente connesso”. Inoltre “non corrispondeva al vero che vi era stata una concorde richiesta delle parti per rinviare l’udienza in Camera di Consiglio presso il TAR di Salerno dal 5/10/2006 al 19/10/2006, in quanto, come dichiarato dal Sindaco quale vertice dell’Amministrazione Comunale e rappresentante della parte pubblica, dal canto suo non vi era stato alcun accordo in tal senso, anzi il Sindaco aveva disconosciuto completamente il verbale di accordo che prevedeva ciò”
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CAPO 2 bis) –
Zamparini Maurizio, Orlacchio Antonio (segretario generale del Comune di Benevento)
Delitto art. 479 c.p. (falso) perché con il parere reso sulla delibera 150 del 12 ottobre 2006 Orlacchio attestava che Zamparini poteva ancora realizzare il parcheggio sul tetto, mente era noto anche a seguito delle denuncie delle associazioni ambientaliste che i lavori erano già ufficialmente terminati e sul tetto erano stati montati numerosi lucernari ed impianti tecnologici che rendevano impossibile utilizzare tale area per la sosta delle autovetture. “Allo stesso Orlacchio, prima della data di detta delibera, erano state girate ben due comunicazioni datate 14/9/2006 di Zamparini il quale rappresentava che detto parcheggio in copertura ormai non poteva essere più realizzato proprio per la presenza di detti lucernari ed impinati tecnologici. In data 11/10/2006 il predetto Orlacchio attestava l’autenticità della firma apposta da Zamparini Maurizio in pari data su atto di procura mentre era palese che tale firma non fosse del predetto Zamparini Maurizio.
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CAPO 3) –
Zamparini Maurizio e Rosenwirth Herbert (braccio destro di Zamparini)
Delitto di cui all’art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione), perché Rosenwirth Herbert “offriva in nome e per conto di Zamparini, posti di lavoro all’ing. Zotti Salvatore, componente della commissione Beni Ambientali del Comune di Benevento e denaro per 20 mila euro all’avv. Lepore Cosimo, assessore al patrimonio e al Personale sempre del Comune di Benevento, al fine di ottenere dai predetti atti e pareri favorevoli, offerte che in entrambi i casi venivano respinte”.
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CAPO 4)
Zamparini Maurizio, Mastella Mario Clemente, Lonardo Alessandrina, Damiano Aldo,
Delitti previsti dagli art. 319 e 321 c.p. (corruzione) per aver compiuto atti contrari ai doveri di ufficio … “in particolare il Damiano si adoperava in numerose occasioni per favorire l’apertura del predetto centro commerciale, pur non essendovi i presupposti per l’apertura: il Damiano partecipava a sopralluogo con Zamparini presso il predetto centro commerciale pur non avendone titolo in quanto tale compito spettava all’ufficio di vigilanza edilizia del comune; concorreva ad adottare la delibera di giunta comunale n. 150 del 12/10/2006 illegittima…; la Lonardo e il Mastella intervenivano più volte sul sindaco e sugli altri pubblici funzionari preposti per sollecitare la predetta apertura del centro commerciale, nonostante non ve ne fossero le condizioni; avendo i predetti compiuti o fatto compiere tali atti, contrari ai doveri di uffici, il 4/6/2007 lo Zamparini bonificava la somma di €50.000 in favore della onlus Iside Nova, associazione riconducibile ai predetti Mastella e Lonardo”
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CAPO 4 bis)
Zamparini Maurizio, Damiano Aldo, De Lorenzo Mario
Delitti 323 (abuso d’ufficio) per il mancato abbattimento dei tre capannoni abusivi.
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CAPO 5)
Zamparini Maurizio, Cassano Francesco
Delitto art. 479 c.p. (falso) perché Cassano attestava falsamente che l’area del parco fluviale da cedere al comune era di 21.330 mq. mentre in realtà si accertava che tale superficie aveva una estensione molto minore.
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CAPO 5 bis) –
Zamparini Maurizio, Cassano Francesco, Giuseppe Iadicicco
Delitto art. 640 c.p. (truffa) per avere rappresentato con artifici e raggiri una maggiore estensione dell’area destinata a Parco mentre in realtà una parte di tale area era di proprietà demaniale.
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CAPO 6) –
Zamparini Maurizio, Zagarese Vincenzo
Delitto art. 479 c.p. (falso) perché Zagarese in fase di collaudo attestava la conformità delle opere alle autorizzazioni e alle norme urbanistiche mentre, al contrario, vi erano diverse difformità edilizie e i parcheggi non erano sufficienti per garantire gli standard urbanistici. Zagarese dichiarava di non essere collegato professionalmente con la ditta proprietaria e di non aver partecipato alla fase di progettazione, mentre in realtà Zagarese risultava progettista e direttore dei lavori dei tre capannoni e del parcheggio in area parco fluviale.
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CAPO 7) –
Zamparini Maurizio, Cassano Francesco, De Lorenzo Mario, Giuliano Luigi, Damiano Aldo.
Reati art. 323 c.p. (abuso d’ufficio) perché veniva autorizzata “con la delibera di Giunta 150 del 12/10/2006 che approvava in luogo del consiglio comunale una vera e propria variante alla vigente strumentazione urbanistica, con nuova perimetrazione del piano di lottizzazione…, la possibilità di utilizzo dei parcheggi previsti per il cosidetto parco fluviale al servizio del centro commerciale “I Sanniti”.
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CAPO 8)-
Zamparini Maurizio, Mirabella Giovanni (geometra del Settore Urbanistica).
Reati art. 323 c.p. (abuso d’ufficio) perché il Mirabella assentiva con due DIA le varianti in sanatoria per gli abusi edilizi (mancata realizzazione del parcheggio sul tetto e maggiore altezza dell’edificio) che invece necessitavano di Permessi di Costruire.
Virginia
mamma mia ma c’avete una ossessione per sto fatto!
ne risponderanno a giudizio o c’é? già una sentenza? per adesso, in realtà c’é ed é quella di assoluzione. Scrivete pagine intere sempre su questa vicenda, prima vi leggevo interessata, ma adesso non se ne può piu’! P.S. mi raccomando alla prima udienza pubblicate anche le dichiarazioni nel processo ci dovessimo perdere qualcosa. Scusate lo sfogo